Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione;
se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Chi può presentarlo

Il modello 730 interesserà i lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica (vecchio CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno antecedente.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica, che per l'anno antecedente hanno presentato il modello Unico Persone fisiche pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche.

La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata.

Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
    • al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
    • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno antecedente al mese di giugno dell'anno corrente;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel anno precedente hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello Unico, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il modello 730 in assenza di sostituto d'imposta

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato:

  • direttamente all'Agenzia delle entrate,
  • a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato:

  • a un Caf o a un professionista abilitato.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate.

Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

La Dichiarazione Congiunta

Il modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

La dichiarazione congiunta va presentata esclusivamente al:

  • sostituto d'imposta,
  • Caf o al professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di:

  • persone incapaci, compresi i minori,
  • nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.